In base all'art. 4.3 del contratto quadro per operazioni su divise over-the-counter (OTC) e opzioni call e put su divise e metalli preziosi (doc. _) -che, pur essendo stato controfirmato da un solo funzionario della convenuta pacificamente senza diritto di firma individuale, deve senz'altro essere considerato valido, anche perché, regolarmente sottoscritto dall'attore, è stato pacificamente adempiuto da entrambe le parti per diversi anni- l'inadempienza di un obbligo derivante da una transazione (con riferimento in particolare alla costituzione di garanzie o, come previsto dall'art. 7, di garanzie supplementari in caso di operazioni in corso) costituiva un motivo di recesso anticipato da