In tali circostanze, l'attore non può più contestare l'anticipata chiusura delle due operazioni, non avendo assolutamente preteso, ancor prima che provato, che il suo accordo allo "stop-loss" fosse eventualmente inficiato da un vizio di volontà ed in particolare da un errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO (l'attore avrebbe cioè dato il suo assenso allo "stop-loss" nell'erronea convinzione che la convenuta fosse legittimata a chiudere le operazioni di sua iniziativa), tanto più che in ogni caso si sarebbe trattato di un semplice errore nei motivi, giuridicamente irrilevante (art. 24 cpv. 2 CO; II CCA 25 novembre 2003 inc. n. __________).