la prima volta, verosimilmente venerdì 13 ottobre 2000, questi, di fronte alla sua comunicazione riguardante l'inserimento di uno "stop-loss", si limitò a prenderne atto, e che la seconda, il successivo 17 ottobre, l'attore, allorché gli era stato confermato l'inserimento dello "stop-loss" a Lit. 2'300, era cosciente dell'operazione (testimonianza __________ p. 6 seg.). In tali circostanze, l'attore non può più contestare l'anticipata chiusura delle due operazioni, non avendo assolutamente preteso, ancor prima che provato, che il suo accordo allo "stop-loss" fosse eventualmente inficiato da un vizio di volontà ed in particolare da un errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv.