L'eccezione è senz'altro fondata. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che, nonostante l'iniziativa di inserire lo "stop-loss" fosse stata della convenuta, l'attore, estremamente preoccupato della situazione (significative a questo proposito sono le parole da lui rivolte al funzionario della sala cambi della banca __________ nella telefonata del 22 settembre 2000 "… se torna indietro [N.d.R. se la quotazione della lira, a quel momento a Lit. 2'245, fosse nuovamente salita], chiudiamo tutte le posizioni per l'amor di Dio …", cfr. doc. _), ha di fatto aderito, sia pure a denti stretti, alla decisione della banca.