Secondo l’art. 321e CO, al quale rinvia l’art. 398 CO, il mandatario è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al mandante. La responsabilità del mandatario è quindi subordinata a quattro condizioni e meglio: una violazione contrattuale, una colpa, un danno ed un nesso di causalità (Fellmann, op. cit., N. 332 ad art. 398 CO; II CCA 22 agosto 1996 inc. n. __________). 7.