{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-16_2004-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59165&nX40_KEY=4711307&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5678876446cb81c953f99805fae9eafc"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2004 10.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:06:40", "Checksum": "1bdb3ada565da6248611dd76d65c8111", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2004 10.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Ma, a prescindere da quanto precede, la convenuta sarebbe stata in ogni caso legittimata a chiudere le operazioni anche senza l'accordo dell'attore. In base all'art. 4.3 del contratto quadro per operazioni su divise over-the-counter (OTC) e opzioni call e put su divise e metalli preziosi (doc. _) -che, pur essendo stato controfirmato da un solo funzionario della convenuta pacificamente senza diritto di firma individuale, deve senz'altro essere considerato valido, anche perché, regolarmente sottoscritto dall'attore, è stato pacificamente adempiuto da entrambe le parti per diversi anni- l'inadempienza di un obbligo derivante da una transazione (con riferimento in particolare alla costituzione di garanzie o, come previsto dall'art. 7, di garanzie supplementari in caso di operazioni in corso) costituiva un motivo di recesso anticipato da singole, più o tutte le transazioni concluse in virtù del contratto quadro, sulla base di un diligente apprezzamento dei propri diritti da parte del contraente adempiente, a meno che la medesima non venisse sanata entro cinque giorni lavorativi. Ora, nel caso di specie l'istruttoria ha permesso di stabilire che nel settembre 2000 la posizione dell'attore, che a suo tempo era stato informato sulle modalità di investimento su divise e sulle garanzie necessarie (testimonianze __________ p. 6 e __________ p. 6; cfr. pure art. 12 del contratto quadro di cui al doc. _), ha cominciato a farsi precaria: il 12 settembre l'ufficio crediti ha segnalato alla succursale, e meglio ad __________ e al suo superiore __________, un sorpasso del limite (cfr. doc. _, testimonianza __________ p. 2 seg.); il 21 settembre, visto che la situazione non era migliorata (cfr. doc. _, testimonianza __________ p. 2; cfr. pure la telefonata 22 settembre, nel corso della quale al cliente è stato comunicato che con la quotazione raggiunta il giorno prima, di Lit. 2'270, il margine non era più rispettato, doc. _), __________ ha contattato l'attore chiedendogli di apportare garanzie supplementari, che sono state da lui quantificate, d'accordo con i suoi superiori (cfr. testimonianza __________ p. 4 seg. e __________ p. 2 seg.), in Lit. 250 / 255'000'000 (testimonianza __________ p. 6), ritenuto che per aumentare il valore di anticipabilità, d'accordo il cliente -il quale, per inciso, non aveva conferito alcun mandato di gestione alla banca (testimonianze __________ p. 4 e __________ p. 7)- si è nel contempo provveduto a smobilizzare alcuni investimenti azionari (testimonianza __________ p. 7; cfr. doc. _); il fatto che __________, che aveva parlato con il cliente il giorno dopo, non fosse a conoscenza del tenore della telefonata di __________ è assolutamente irrilevante, non risultando che egli avesse discusso in precedenza con il consulente; il 26 settembre, dopo che __________ nella telefonata del 22 settembre aveva avuto modo di comunicare al cliente un leggero miglioramento delle quotazioni (rimbalzate a Lit. 2'245), ciò che permetteva di riprendere un po' di fiato, pur rimanendo comunque \"tirati\" (cfr. doc. _), l'ufficio crediti è stato informato dei provvedimenti così adottati (doc. _); in seguito, fino a metà ottobre, la tendenza delle divise è rimasta estremamente negativa (conclusioni di parte attrice p. 6). Da quanto precede, si può senz'altro ritenere che l'attore, in data 21 settembre 2000, era stato effettivamente messo in mora circa l'insufficienza delle garanzie ed era inadempiente. Non avendo egli provveduto a sanare la sua inadempienza entro i cinque giorni lavorativi successivi, la convenuta, che in base alle disposizioni contrattuali non era tenuta ad assegnargli alcun termine per l'adempimento, era senz'altro legittimata a chiudere le operazioni -il teste __________ ha per altro escluso che la chiusura di una sola operazione potesse aumentare il margine (p. 6)- e quindi, a maggior ragione, ad adottare un provvedimento meno \"invasivo\" per il cliente, qual era l'inserimento di uno \"stop-loss order\", ciò che essa ha fatto il successivo 17 ottobre.\n9. Ne discende la reiezione della petizione, del tutto infondata.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. La petizione 10 maggio 2001 di __________ è respinta.\nII. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 7’800. --\nb) testimoni fr. 120. --\nc) spese fr. 80. --\nTotale fr. 8’000. --\ngià anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 15’000.- per ripetibili.\nIII. Intimazione: - avv. __________\n- avv. __________\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}