{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-16_2004-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59165&nX40_KEY=4924972&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5678876446cb81c953f99805fae9eafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2004 10.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:13", "Checksum": "d1ffcd440115c08c1a36121c9bc2bc57", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2004 10.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte della pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato, nella misura in cui l'istituto di credito svolge compiti di gestione d'affari per il cliente (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. __________).\nSecondo l’art. 321e CO, al quale rinvia l’art. 398 CO, il mandatario è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al mandante. La responsabilità del mandatario è quindi subordinata a quattro condizioni e meglio: una violazione contrattuale, una colpa, un danno ed un nesso di causalità (Fellmann, op. cit., N. 332 ad art. 398 CO; II CCA 22 agosto 1996 inc. n. __________).\n7. Nel caso di specie la convenuta ha innanzitutto sostenuto che l'attore aveva a suo tempo accettato l'inserimento dello \"stop-loss order\" in questione -che tecnicamente altro non è che un limite sopra al quale la banca era autorizzata a chiudere le operazioni (Albisetti/Boemle/Ehrsam/Gsell/Nyffeler/Rutschi, Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz, 4. ed., p. 621; II CCA 15 ottobre 2001 inc. n. __________)- per cui non poteva ora contestarne l'esecuzione. L'eccezione è senz'altro fondata. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che, nonostante l'iniziativa di inserire lo \"stop-loss\" fosse stata della convenuta, l'attore, estremamente preoccupato della situazione (significative a questo proposito sono le parole da lui rivolte al funzionario della sala cambi della banca __________ nella telefonata del 22 settembre 2000 \"… se torna indietro [N.d.R. se la quotazione della lira, a quel momento a Lit. 2'245, fosse nuovamente salita], chiudiamo tutte le posizioni per l'amor di Dio …\", cfr. doc. _), ha di fatto aderito, sia pure a denti stretti, alla decisione della banca. La circostanza è innanzitutto provata dal fatto che in occasione della telefonata del 22 settembre 2000, allorché gli era stata ventilata l'eventualità di dover portare nuovi fondi pena la chiusura d'ufficio delle operazioni, egli aveva laconicamente risposto \"va bene\" (cfr. doc. _). In occasione della telefonata del 16 ottobre 2000, ancora con il funzionario __________, l'attore è stato in seguito informato che lo \"stop-loss\", di cui si era discusso in precedenza, sarebbe stato effettivamente inserito, a una quotazione di Lit. 2'300, già nel corso di quella notte (cfr. doc. _, testimonianza __________ p. 6): pur avendo inizialmente espresso una certa irritazione al provvedimento prospettato, definito dal funzionario della banca \"ordine tassativo\" e ancora \"decisione dall'alto\" (doc. _), egli, nel corso della telefonata, viste le previsioni tutt'altro che positive formulate da quest'ultimo, si è in definitiva rassegnato all'idea (\"va beh\", doc. _), limitandosi poi a fissare un appuntamento per l'indomani per l'aggiornamento della situazione (\"… fammi sapere qualcosa domani mattina …\", doc. _); nel corso della telefonata del 17 ottobre, sempre ancora con __________, egli non ha più avuto da ridire in proposito e si è unicamente informato a quale quotazione le due operazioni sarebbero state chiuse, prendendo infine atto, sia pure con un certo malcelato timore, che il limite era fissato a Euro 0.8420 per dollaro (\"84.20 allora\", cfr. doc. _); al termine di quel colloquio telefonico, a conferma del suo consenso all'inserimento dello \"stop-loss\" a Lit. 2'300, egli si è oltretutto augurato di non raggiungere mai quel limite (\"… speriamo non lo tocchi mai …\", cfr. doc. _). A titolo abbondanziale, va pure evidenziato che il funzionario della convenuta __________ -della cui credibilità non vi è tutto sommato motivo di dubitare nonostante il pacifico rapporto di subordinazione con la convenuta, anche perché non è stata in definitiva accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 90) ed anzi la sua testimonianza, come vedremo, ha trovato sostanziale conferma in altre risultanze di causa- ha a sua volta riferito di aver parlato della questione nel corso di due ulteriori colloqui telefonici con l'attore, precisando che la prima volta, verosimilmente venerdì 13 ottobre 2000, questi, di fronte alla sua comunicazione riguardante l'inserimento di uno \"stop-loss\", si limitò a prenderne atto, e che la seconda, il successivo 17 ottobre, l'attore, allorché gli era stato confermato l'inserimento dello \"stop-loss\" a Lit. 2'300, era cosciente dell'operazione (testimonianza __________ p. 6 seg.).\nIn tali circostanze, l'attore non può più contestare l'anticipata chiusura delle due operazioni, non avendo assolutamente preteso, ancor prima che provato, che il suo accordo allo \"stop-loss\" fosse eventualmente inficiato da un vizio di volontà ed in particolare da un errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO (l'attore avrebbe cioè dato il suo assenso allo \"stop-loss\" nell'erronea convinzione che la convenuta fosse legittimata a chiudere le operazioni di sua iniziativa), tanto più che in ogni caso si sarebbe trattato di un semplice errore nei motivi, giuridicamente irrilevante (art. 24 cpv. 2 CO; II CCA 25 novembre 2003 inc. n. __________)."}