{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2001-16_2004-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59165&nX40_KEY=4924972&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5678876446cb81c953f99805fae9eafc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2004 10.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:13", "Checksum": "d1ffcd440115c08c1a36121c9bc2bc57", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.04.2004 10.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 10 maggio 2001, da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ncon cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Lit. 327'550'000 (pari a Euro 169'165.45) oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2000 su Lit. 219'700'000 (Euro 112'465.58) e dal 9 gennaio 2001 su Lit. 107'850'000 (Euro 55'699.87);\ndomande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\npreso atto che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 15 gennaio 2003;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. __________, cittadino italiano residente in Italia, è titolare della relazione __________ presso la succursale luganese del __________, nell'ambito della quale egli tra l'altro soleva eseguire, con fortune alterne, operazioni a termine su divise.\nLa lite che qui ci occupa trae origine dal fatto che il cliente il 14 luglio e il 6 settembre 2000 passò alla banca due ordini di acquisto per complessivi US$ 3'000'000.- contro pagamento in Lit., il primo di US$ 2'000'000.- per il 15 dicembre 2000 al cambio di Lit. 2'051.95 per US$ (doc. _), il secondo di US$ 1'000'000.- per il 9 gennaio 2001 al cambio di Lit. 2'179.50 per US$ (doc. _), ritenuto che le due operazioni vennero in seguito chiuse, il 18 ottobre 2000, in forza di uno \"stop-loss order\" fissato ad un cambio di Lit. 2'300 per US$ (con chiusure effettive a Lit. 2'295.25 rispettivamente a Lit. 2'293.25, cfr. doc. _).\n2. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna del __________ al pagamento di complessivi Lit. 327'550'000 (pari a Euro 169'165.45) oltre interessi.\nA suo giudizio, la convenuta, in base alle condizioni contrattuali (doc. _) -sempre che fossero valide- non era assolutamente legittimata ad inserirgli uno \"stop-loss order\": essa in precedenza, oltre a non avergli mai illustrato i parametri per mantenere l'operatività, non gli aveva in effetti chiesto di mettere urgentemente a disposizione ulteriori fondi, per altro neppure quantificati, tanto più che le garanzie già in possesso dell'istituto di credito a metà ottobre (valutate in Lit. 953'258'573, cfr. doc. _) erano ampiamente sufficienti e se del caso il loro valore d'anticipo avrebbe potuto essere aumentato da quest'ultimo, al beneficio di un mandato di gestione patrimoniale, mediante le necessarie smobilizzazioni oppure con la chiusura di una sola operazione. Rilevando che le operazioni in questione, se non fossero già state chiuse dalla banca (con una perdita di Lit. 600'350'000), lo sarebbero senz'altro state in data 14 dicembre 2000 (doc. _) ad un corso medio di Lit. 2'185.40 (con una perdita di soli Lit. 272'800'000), egli pretende ora il risarcimento della minor perdita che gliene sarebbe derivata.\n3. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando di essere responsabile per gli eventuali danni patiti dalla controparte.\nEssa osserva innanzitutto che l'attore, perfettamente cognito in materia, aveva a suo tempo accettato di fissare uno \"stop-loss order\" a Lit. 2'300, sicché era assai malvenuto a contestarne ora l'esecuzione, oltretutto dopo essere rimasto silente per quasi un mese durante il quale la quotazione del dollaro era stata per lui sfavorevole; la chiusura delle operazioni sarebbe stata del resto possibile anche d'ufficio, in quanto il margine di copertura non era più sufficientemente garantito e l'attore, che non le aveva conferito alcun mandato di gestione, non aveva provveduto a metterle a disposizione ulteriori fondi nei successivi 5 giorni, nonostante fosse stato diffidato in più occasioni. Pure contestato era infine l'ammontare del danno e meglio il fatto che l'attore avrebbe effettivamente chiuso le operazioni il 14 dicembre 2000, tanto più che la banca avrebbe comunque esercitato il suo diritto di recesso allorché il dollaro, il 26 ottobre, aveva raggiunto una quotazione di Lit. 2'353, ciò che per il cliente avrebbe significato la perdita quasi totale del suo patrimonio.\n4. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande ed eccezioni con argomentazioni che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi.\n5. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, la petizione va dichiarata ammissibile.\nPacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, stante la sede della banca convenuta (cfr. art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c-d LDIP).\n6. Quanto alla qualificazione giuridica vera e propria del contratto tra le parti, si osserva che nel rapporto contrattuale che viene in essere con l'apertura di un conto presso una banca si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato, cosicché non è in definitiva errato parlare di un contratto misto: ciò premesso, la dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO)."}