Sennonché, ancorché difforme dall'indicazione della legge, non v'è nessun elemento che induca a considerare il termine di 60 giorni come un errore di redazione. Peraltro, al di là di ogni disamina sul significato dell'assegnazione di un termine per proporre il merito della causa e del vincolo del giudice al limite di 30 giorni anche in materie diverse dal diritto della personalità (questioni che esulano dalla materia di questa sede), appare almeno sintomatico della volontà del giudice delegato di aver scelto un termine più lungo di quello di 30 giorni assegnato alla convenuta -nel dispositivo no.