Con la stessa domanda d'interpretazione la convenuta postula anche la modifica del dispositivo no. 7 della sentenza con il quale il giudice delegato ha assegnato alle istanti un termine di 60 giorni per proporre la causa di merito, con la comminatoria che, decorso infruttuosamente tale termine, i provvedimenti decisi decadrebbero. Essa considera che, poiché l'art. 28e cpv. 2 CC -cui rinviano l'art. 59 cpv. 4 LPM e l'art. 14 LCSl- prevede un termine massimo di 30 giorni per proporre la causa di merito quando i provvedimenti cautelari sono stati decisi preliminarmente, il termine superiore indicato dev'essere frutto di errore rettificabile ai sensi dell'art. 339 CPC.