{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-5_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59220&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "60c2ae01a1302a232f11e05234351f97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.10.2000 10.2000.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "5ffd02c2b79b5a7209ef693f71b4abf3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.10.2000 10.2000.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Con la stessa domanda d'interpretazione la convenuta postula anche la modifica del dispositivo no. 7 della sentenza con il quale il giudice delegato ha assegnato alle istanti un termine di 60 giorni per proporre la causa di merito, con la comminatoria che, decorso infruttuosamente tale termine, i provvedimenti decisi decadrebbero. Essa considera che, poiché l'art. 28e cpv. 2 CC -cui rinviano l'art. 59 cpv. 4 LPM e l'art. 14 LCSl- prevede un termine massimo di 30 giorni per proporre la causa di merito quando i provvedimenti cautelari sono stati decisi preliminarmente, il termine superiore indicato dev'essere frutto di errore rettificabile ai sensi dell'art. 339 CPC. Sennonché, ancorché difforme dall'indicazione della legge, non v'è nessun elemento che induca a considerare il termine di 60 giorni come un errore di redazione. Peraltro, al di là di ogni disamina sul significato dell'assegnazione di un termine per proporre il merito della causa e del vincolo del giudice al limite di 30 giorni anche in materie diverse dal diritto della personalità (questioni che esulano dalla materia di questa sede), appare almeno sintomatico della volontà del giudice delegato di aver scelto un termine più lungo di quello di 30 giorni assegnato alla convenuta -nel dispositivo no. 5- per indicargli l'identità del o dei fornitori dei prodotti verosimilmente contraffatti, ordine che rientra ancora nell'ambito della cautelare.\nLa seconda richiesta della domanda d'interpretazione va pertanto disattesa.\n9. Giacché il petitum della domanda di revisione è identico al primo petitum della domanda di interpretazione, non v'è motivo -a prescindere dalla sua proponibilità e dalla sua fondatezza- di giudicare anche questa domanda: la questione, a dipendenza dell'esito dell'interpretazione, è infatti divenuta priva d'oggetto.\nL'accoglimento solo parziale delle domande giustifica la compensazione delle ripetibili.\nPer i quali motivi,\npronuncia:\nI. La domanda di interpretazione 5 ottobre 2000 di __________ SA è parzialmente accolta. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della sentenza 19 settembre 2000 del giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello nell'inc. no. __________ è così modificato:\nDi conseguenza restano sequestrati i seguenti capi d'abbigliamento che si trovano presso il negozio di __________ SA al contro commerciale __________ e recano il marchio \"__________\": 7 camicie da uomo \"cino rosso\", 15 camicie \"cino bianco\", 6 camicie \"cino verde scuro\" e 15 camicie \"cino cachi\".\nII. La domanda di revisione 5 ottobre 2000 di __________ SA è priva d'oggetto.\nIII. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Compensate le ripetibili.\nIV. Intimazione: - Studio legale __________\n- avv. __________\nPer la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}