ad art. 394/406, N. 191 e seg.), con la conseguenza che il rischio di vedersi respinta la petizione per incompetenza del giudice ordinario civile era certamente ben più alto di quello del suo accoglimento in ordine. In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta. 8. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, commisurate alla sola problematica della competenza giurisdizionale, seguono la soccombenza, in questa sede, dell'attore. Per i quali motivi visto gli art. 1 e 97 cpv. 1 n. 1 CPC e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia: