Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso alla parte al processo che risulta indigente (art. 151 CPC), condizione in concreto realizzata. Tuttavia l'assistenza deve essere rifiutata se la causa non presenta probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Poiché il merito dell'azione non è esaminato per carenza di giurisdizione del Tribunale adito, le probabilità di successo vanno riferite alla questione della competenza (DTF 119 Ia 251). L'attore, pur ritenendosi mandatario dello Stato, non si è posto il problema della natura del rapporto di mandato che proprio perché coinvolgeva lo Stato avrebbe invece dovuto esaminare.