Quindi per la richiamata teoria degli interessi tale attività sarebbe di diritto pubblico. Ma altrettanto per la teoria funzionale che si richiama all'adempimento di un compito pubblico che rimane tale anche se chi lo esegue non è un funzionario ma un privato. Tanto è vero che riprendendo la nozione di funzionario dell'art. 110 n. 4 CPC non è decisivo il rapporto di lavoro con lo Stato ma l'esecuzione di un compito di diritto pubblico che spetta allo Stato (Baumgartner, op. cit., pag. 12 n. 1) così che l'attività della persona privata che agisce quale agente infiltrato rappresenta un agire dello Stato e quindi un compito pubblico (Baumgartner, op. cit., pag. 131;