La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando tra l'altro che in base agli accordi contrattuali l'indennità era dovuta solo in caso di cessazione dell'attività di __________, che nel caso di specie non era però avvenuta, tanto più che lo stesso attore, in una lettera successiva al suo licenziamento (doc. _), aveva ammesso che con l'espressione "cessazione dell'attività" le parti intendevano una cessazione non riconducibile alla volontà della società stessa rispettivamente del dott. __________, eventualità in cui ovviamente non rientrava il licenziamento del lavoratore. Contestato era pure l'ammontare dell'indennità postulata, che giusta l'art. 336a cpv.