Oltretutto la controparte, il 19 ottobre 1998, aveva modificato il proprio scopo sociale abbandonando il campo farmaceutico per dedicarsi a un'altra e diversa attività, sicché l'indennità era dovuta anche per questa ragione. 3. La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando tra l'altro che in base agli accordi contrattuali l'indennità era dovuta solo in caso di cessazione dell'attività di __________, che nel caso di specie non era però avvenuta, tanto più che lo stesso attore, in una lettera successiva al suo licenziamento (doc.