{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-01-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-35_2004-01-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59186&nX40_KEY=4925961&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "073932808521618b020f9c6a56001776"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.01.2004 10.2000.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:08:39", "Checksum": "52142b4be92417876f3de31bda7dc229", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.01.2004 10.2000.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 13 novembre 2000, da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ncon cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 375'000.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1999 e spese esecutive, somma aumentata in replica a fr. 500'000.-- con il mantenimento, in via subordinata, dell'originaria richiesta di pagamento di fr. 375'000.--;\ndomande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\npreso atto che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 10 dicembre 2002;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con contratto 11 marzo 1998 (doc. _), l'ingegnere chimico __________ è stato assunto dalla succursale __________ della società lussemburghese __________ (in seguito __________) quale direttore di vendita e marketing nell'ortopedia internazionale. In base agli accordi, il suo salario annuale sarebbe stato di fr. 170'000.- lordi, a cui andava aggiunto, in caso di conseguimento degli obiettivi, un incentivo sotto forma di bonus fino ad un importo massimo di fr. 80'000.- lordi annui.\nCon scritto di pari data (doc. _), __________, società capofila della holding che faceva capo al dott. __________ e di cui faceva parte pure __________, garantiva al lavoratore il pagamento di varie indennità in caso di cessazione dell'attività rispettivamente di vendita di tutta la società o del ramo d'azienda di sua competenza.\n2. Con la petizione in rassegna __________, licenziato da __________ il 3 maggio 1999 con effetto al successivo 30 giugno (doc. _), ha chiesto la condanna di __________ -successore in diritto di __________ (cfr. doc. _)- al pagamento di fr. 375'000.- oltre accessori, ritenendo in concreto date le condizioni per l'ottenimento dell'indennità pari a 18 mensilità nette, prevista in base al primo paragrafo del doc. _ nell'eventualità di una cessazione della sua attività nei primi 2 anni di lavoro. Oltretutto la controparte, il 19 ottobre 1998, aveva modificato il proprio scopo sociale abbandonando il campo farmaceutico per dedicarsi a un'altra e diversa attività, sicché l'indennità era dovuta anche per questa ragione.\n3. La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando tra l'altro che in base agli accordi contrattuali l'indennità era dovuta solo in caso di cessazione dell'attività di __________, che nel caso di specie non era però avvenuta, tanto più che lo stesso attore, in una lettera successiva al suo licenziamento (doc. _), aveva ammesso che con l'espressione \"cessazione dell'attività\" le parti intendevano una cessazione non riconducibile alla volontà della società stessa rispettivamente del dott. __________, eventualità in cui ovviamente non rientrava il licenziamento del lavoratore. Contestato era pure l'ammontare dell'indennità postulata, che giusta l'art. 336a cpv. 2 CO, disposizione di carattere imperativo, poteva tutt'al più corrispondere a 6 mensilità lorde, fermo restando che in ogni caso il salario annuale determinante era semmai di soli fr. 170'000.-, atteso che il bonus di fr. 80'000.- non costituiva una componente fissa del salario annuale.\n4. In replica l'attore, preso atto che in base al doc. _, prodotto dalla controparte, i casi di cessazione dell'attività riconducibili alla società rispettivamente al dott. __________ erano in realtà regolati dal secondo paragrafo del doc. _, che prevedeva un'indennità di 24 mensilità nette in caso di cessazione dell'attività nei primi 2 anni di lavoro, ha rettificato ed esteso le sue pretese creditorie a fr. 500'000.- più accessori, mantenendo tuttavia, in via subordinata, l'originaria richiesta di pagamento di fr. 375'000.-, fondata su un'interpretazione letterale del doc. _.\n5. Nella duplica e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle di controparte.\n6. Le parti concordano nel ritenere che l'esito della presente causa dipende dal significato che dev'essere attribuito all'impegno di cui al doc. _, sottoscritto dalla convenuta e controfirmato dall'attore, il cui tenore è il seguente:\n\"Egregio Ingegnere,\nCon riferimento al contratto di assunzione presso la nostra Società, firmato l'11 Marzo 1998 Le garantiamo con la presente le seguenti indennità:\nIn caso di cessazione dell'attività:\na) per i primi due anni di lavoro, Le sarà corrisposta la cifra netta da tasse ed eventuali oneri, pari a 18 mensilità nette, con valore del momento dell'interruzione del rapporto di lavoro. Ciò oltre alle normali liquidazioni di legge.\nb) Per i tre anni successivi, quanto sopra scende a 12 mensilità\nIn caso di vendita di tutta la società o del ramo d'azienda di Sua competenza:\nQuanto al punto a) e b) dei paragrafi precedenti diventa:\n24 mensilità per i primi 2 anni\n18 mensilità per i successivi 3 anni\n12 mensilità per i successivi 3 anni\"."}