La tassa e le spese di giudizio rimangono a carico dell'attore il quale dovrà inoltre rifondere alla società convenuta un importo per ripetibili riferito però unicamente all'attività processuale svolta per la discussione dell'eccezione. La convenuta ha affrontato il merito della causa quando ciò non sarebbe stato necessario poiché, per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 98 m. 8), le eccezioni processuali possono essere invocate con domanda processuale separata e preliminare alla risposta di causa. I denunciati in lite intervenuti non hanno invece diritto a ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 148 m. 29 e 30). Per i quali motivi dichiara e pronuncia 1.