Infatti, l'ammissibilità di proporre direttamente in appello una causa presuppone un limite di valore, in concreto adempiuto, e l'appellabilità della stessa al Tribunale federale (art. 302 cpv. 1 CPC). Per appellabilità al Tribunale federale si intende la procedura del ricorso per riforma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 302 m. 3) e il ricorso per riforma è ammissibile solo nell'eventualità di violazione del diritto federale (art. 43 cpv. OG) e ciò nell'ambito di cause civili (art. 44-46 OG) (cfr. per analogia in tema di diritto fiscale la sentenza I CCTF 14.12.1992 __________ AG c. __________ in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1 n. 13).