, pag. 115). Ora lo smaltimento dei rifiuti è indubitabilmente un servizio di utilità pubblica (come la distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1 m. 17), previsto da una legge particolare dello Stato (LPAmb in RS 814.01, in particolare art. 31b per lo smaltimento dei rifiuti urbani), e di conseguenza tutto quanto lo concerne, come le tasse per l'esercizio di tale compito (art. 18 L ESR) ed eventuali accordi derogativi al proposito tra gli enti interessati, devono essere sottoposti al diritto pubblico. Anche secondo il criterio della subordinazione si deve poter giungere, nel caso concreto, alla stessa soluzione.