{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-01-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-21_2001-01-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59208&nX40_KEY=4711457&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9fd4249618987bf8e56942c4edc7b7d0"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2000.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.01.2001 10.2000.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:30:39", "Checksum": "78ea7dccdd37d7cc5fc85c3e9d02dba6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.01.2001 10.2000.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 26 giugno 1997, da\ncon cui l’attrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di cessare immediatamente e per il futuro di utilizzare in Ticino la parola __________ su tutto il suo materiale pubblicitario di propaganda, come in qualsiasi altro contesto e che questa Camera, con sentenza 21 luglio 1999, ha integralmente accolto.\nConsiderato che la sentenza cantonale è stata riformata, a seguito di ricorso della parte convenuta, dalla I Corte civile del Tribunale federale con decisione 11 luglio 2000 nel senso che \"la petizione introdotta il 26 giugno 1997 dalla __________ è respinta\".\nAtteso che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuovo giudizio sulle tasse, spese e ripetibili della procedura cantonale.\nRitenuto che, capovolto l'esito di merito della causa, uguale sorte spetta al giudizio sulle spese, non apparendo motivi per riconsiderare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate.\nPer i quali motivi\npronuncia\n1. Il dispositivo n. 2. della sentenza 21 luglio 1999 di questa Camera (inc. no. __________) è così riformato:\n2. Le spese procedurali consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 2’800.-\nb) spese fr. 200.-\nc) perizia fr. 450.-\nd) richiamo UFPI fr. 100.-\ne) rogatoria fr. 60.-\nf) testimoni fr. 50.-\nTotale fr. 3’660.-\nda anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 7’500.- per ripetibili.\n2. Intimazione a:\n- avv. __________;\n- avv. __________.\nPer la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}