| | | | | | | | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Cocchi, presidente | | segretario: | Petrini | sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 26 giugno 1997, da | | __________ rappr. dall' avv. __________ | | | | contro | | | | __________ rappr. dall' avv. __________ | | | | con cui l’attrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di cessare immediatamente e per il futuro di utilizzare in Ticino la parola __________ su tutto il suo materiale pubblicitario di propaganda, come in qualsiasi altro contesto e che questa Camera, con sentenza 21 luglio 1999, ha integralmente accolto. Considerato che la sentenza cantonale è stata riformata, a seguito di ricorso della parte convenuta, dalla I Corte civile del Tribunale federale con decisione 11 luglio 2000 nel senso che "la petizione introdotta il 26 giugno 1997 dalla __________ è respinta". Atteso che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuovo giudizio sulle tasse, spese e ripetibili della procedura cantonale. Ritenuto che, capovolto l'esito di merito della causa, uguale sorte spetta al giudizio sulle spese, non apparendo motivi per riconsiderare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate. Per i quali motivi pronuncia 1. Il dispositivo n. 2. della sentenza 21 luglio 1999 di questa Camera (inc. no. __________) è così riformato: 2. Le spese procedurali consistenti in a) tassa di giustizia fr. 2’800.- b) spese fr. 200.- c) perizia fr. 450.- d) richiamo UFPI fr. 100.- e) rogatoria fr. 60.- f) testimoni fr. 50.- Totale fr. 3’660.- da anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 7’500.- per ripetibili. 2. Intimazione a: - avv. __________; - avv. __________. Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario