che l'istanza deve pertanto essere respinta, con l'accollo agli istanti di tassa di giustizia e spese (art. 148 CPC); visti gli art. 148 CPC e la TG, pronuncia: 1. L’istanza 19 maggio 2000 di __________ e __________ è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.– b) spese fr. 20.– fr. 500.– sono posti a carico degli istanti in solido. 3. Intimazione: - avv. __________ Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario