che il riconoscimento di quella sentenza potrà avvenire, se del caso, ad opera del Pretore, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione che la moglie creditrice avrà eventualmente modo di avviare dopo l'ottenimento di un sequestro sui beni del marito in Svizzera, rispettivamente, qualora essa -come prospettato con l'istanza- intenda effettivamente partecipare al pignoramento dei beni del marito richiesto dai terzi creditori (art. 111 LEF), nell'abito dell'azione di contestazione della partecipazione al pignoramento che essa dovrà eventualmente promuovere (art. 111 cpv. 5 LEF);