14.3 L'attrice censura infine il tasso degli interessi di mora preteso dalla convenuta. A ragione. Se, come nel caso di specie, la convenuta, che vi era tenuta (art. 8 CC), non ha affatto motivato la sua richiesta, omettendo di esporre gli elementi fattuali che avrebbero giustificato l'attribuzione di interessi di mora al saggio dell'8% in luogo di quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), o anche solo di addurre l'esistenza di un rapporto fra commercianti (art. 104 cpv. 3 CO), gli interessi di mora vanno in effetti riconosciuti al tasso legale (II CCA 19 febbraio 1998 inc. n. 12.97.271, 8 maggio 1996 inc. n. 12.96.25, 21 settembre 1994 inc. n. 94/94).