Innanzitutto si osserva che l'onere della prova in merito all'estinzione, parziale o integrale, di un'obbligazione spetta alla parte che se ne prevale (Schmid, Basler Kommentar, n. 58 ad art. 8 CC), in concreto dunque all'attrice stessa, che nulla ha però dimostrato in tal senso. La convenuta ha in ogni caso dimostrato l'esistenza di quello scoperto, visto e considerato che la circostanza è stata pacificamente confermata dal teste __________ TE 2 (cfr. verbale 13 giugno 2002 p. 5). 14.2 Anche le altre fatture insolute di fr. 23'985.15 (doc. 17 e 18), che sono poi quelle relative agli interventi svolti sul velivolo tra l'ottobre ed il dicembre 1998, oltretutto inizialmente ammesse (doc.