Poco importa se in sede conclusionale essa ha finalmente chiarito che il danno era dato dall'impossibilità di noleggiare l'aereo a terzi, questa nuova allegazione essendo proceduralmente irrita, siccome riferita a un elemento di fatto per il quale non era stato rispettato il principio del contraddittorio giudiziale (art. 78 CPC; Rep. 1989 p. 110, 1982 p. 120; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 25 seg. ad art. 78; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64). 10. L'attrice chiede in seguito la rifusione delle spese di fr. 2'395.70 (doc.