9.3.1 La giurisprudenza in base alla quale una perizia di parte prodotta in causa quale documento non ha, giuridicamente, portata diversa da un'affermazione di parte, nemmeno se la stessa è in seguito confermata dal perito di parte assunto quale teste (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 24 ad art. 90), è stata recentemente stemperata nel caso in cui, accanto a quel documento, vengono ad aggiungersi altri concordanti mezzi di prova, ritenuto che in tal caso nulla osta a che la stessa possa essere presa in considerazione dal giudice per fondare il proprio convincimento, sempre che non sia espressione di parzialità (Cocchi/Trezzini, op. cit.