Le condizioni generali annesse al preventivo per quegli interventi (doc. 25 e 26) prevedevano in effetti, in deroga alla disposizione di cui all'art. 367 CO (di natura dispositiva, cfr. Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3. ed., n. 29 ad art. 367 CO; Rep. 1993 p. 197; II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12), che il termine di garanzia sarebbe stato, anche in caso di difetti non riconoscibili ad un attento esame, di 20 giorni dalla consegna del velivolo al cliente, ma al massimo di 10 ore di volo (clausola 9).