La convenuta si è opposta a queste richieste, contestando la tempestività della notifica dei presunti difetti, rilevando che la sua responsabilità per l'avaria riscontrata, oltretutto fondata unicamente su di una perizia di parte, fosse in realtà esclusa in quanto i suoi interventi, comunque non più coperti da garanzia, erano sempre avvenuti a perfetta regola d'arte e infine ritenendo non provato l'ammontare del danno preteso dalla controparte. 9.1 La pretesa attorea deve essere respinta innanzitutto già per il fatto che l'avaria in questione si è pacificamente verificata dopo 36 ore e 18 minuti di volo (cfr.