Q), oltre alla rifusione del danno di fr. 20'900.- da lei subito per l'impossibilità di utilizzare il velivolo durante quasi 7 mesi. La convenuta si è opposta a queste richieste, contestando la tempestività della notifica dei presunti difetti, rilevando che la sua responsabilità per l'avaria riscontrata, oltretutto fondata unicamente su di una perizia di parte, fosse in realtà esclusa in quanto i suoi interventi, comunque non più coperti da garanzia, erano sempre avvenuti a perfetta regola d'arte e infine ritenendo non provato l'ammontare del danno preteso dalla controparte.