, n. 54 ad art. 97 CO), sia, nel caso di un contratto sinallagmatico, allorché -come ha fatto l'attrice, inviando alla controparte lo scritto 9 marzo 2000 (doc. H) con effetto al 15 marzo successivo- il creditore che ha rinunciato alla prestazione tardiva del debitore ha optato per il mantenimento del contratto e per il risarcimento del danno positivo, rinunciando però a fornire la propria prestazione contrattuale (Wiegand, op. cit., n. 3 e 21 ad art. 107 CO). 8.3.1 Il pregiudizio subito dalla convenuta per il fatto che l'attrice non le aveva più affidato i lavori di manutenzione rispettivamente riparazione del velivolo può sicuramente essere quantificato in almeno fr.