È senz'altro a ragione che la convenuta pretende che dagli importi a favore dell'attrice venga dedotto il danno che quest'ultima le avrebbe causato per aver a sua volta violato gli accordi contrattuali, segnatamente per non averle più affidato in seguito i lavori di manutenzione. Tale principio, che trova il suo fondamento nella cosiddetta "Differenztheorie", si applica in effetti sia in caso di semplice inadempimento contrattuale (Wiegand, Basler Kommentar, 3. ed., n. 54 ad art. 97 CO), sia, nel caso di un contratto sinallagmatico, allorché -come ha fatto l'attrice, inviando alla controparte lo scritto 9 marzo 2000 (doc.