IICCTF 29 agosto 2000, 5C.137/2000), per altro pacificamente ossequiate dalle parti per più di 4 anni fino al 15 settembre 1998. Poco importa se in seguito le parti non abbiano raggiunto un accordo sull'importo giornaliero che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'attrice per il periodo in cui non aveva potuto usufruire del parcheggio asfaltato previsto in quelle convenzioni (cfr. doc. E, F, GG, L, N, 28 e 29). 8. La prima pretesa fatta valere dall'attrice ha per oggetto il danno che essa ritiene di aver subito per non aver potuto usufruire, dal 15 settembre 1998 al 31 dicembre 2004, data di scadenza della convenzione (doc.