Si sarebbe pertanto in presenza di un caso di doppia rappresentanza. 7.2.1 Secondo la dottrina tradizionale, fondata su una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, la doppia rappresentanza, ossia la conclusione di un negozio giuridico in cui un'unica persona fisica agisce quale rappresentante di entrambe le parti contrattuali, non รจ per principio ammissibile, eccezion fatta per il caso in cui il rappresentante sia stato esplicitamente autorizzato ad agire in tal modo e per i casi in cui la natura del negozio giuridico consente di escludere il verificarsi di una situazione di collisione di interessi (DTF 112 II 506, 106 Ib 148, 98 II 211; II CCA 9 maggio 2000 inc. n. 12.2000.17;