La convenuta si è opposta alla petizione, adducendo la nullità della convenzione di cui al doc. A, rilevando che la controparte non aveva patito alcun danno con riferimento alla mancata messa a disposizione del parcheggio in asfalto e contestando che l'avaria verificatasi il 21 aprile 1999 e l'esistenza di altri difetti occulti potessero esserle eventualmente imputabili. In via riconvenzionale essa ha inoltre chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 27'864.-, somma corrispondente ad alcune fatture rimaste parzialmente o integralmente scoperte.