{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-18_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29819&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c21ab331262cb10d3496f556a801a747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:05", "Checksum": "7b359a8d480be49a8e5185074b8bf321", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18\nRegesto:\nviolazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso\n\n\n13. Da quanto precede si ha che, in parziale accoglimento della petizione, la convenuta dev'essere condannata al pagamento di fr. 54'200.65 (fr. 49'556.40 danno per mancata messa a disposizione del parcheggio in asfalto, fr. 1'927.25 danno per mancata esecuzione di interventi minori e fr. 2'717.- per spese legali preprocessuali) oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2000, data del PE n. 741283 dell'UE di __________ (doc. I), prima valida interpellazione agli atti, ritenuto che, limitatamente a quella somma, deve inoltre essere rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE in questione.\n14. In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 27'864.- oltre accessori, somma corrispondente ad alcune fatture rimaste scoperte, integralmente (quella di fr. 23'372.90 di cui al doc. 17 e quella di fr. 612.40 di cui al doc. 18) o parzialmente (per complessivi fr. 3'878.70, quelle di cui ai doc. 19 e 20), richiesta cui l'attrice si è opposta, obiettando che il loro mancato pagamento era giustificato dalle gravi anomalie evidenziate nel velivolo, riconducibili all'operato della convenuta, circostanza che, a suo dire, le permetteva di trattenere la mercede dovuta fino a che la controparte avesse adempiuto ai propri obblighi di riparazione rispettivamente le fossero stati rimborsati i costi delle riparazioni effettuate da terzi.\n14.1 L'eccezione con cui l'attrice rimprovera alla controparte, per altro solo in sede conclusionale e dunque tardivamente (art. 78 CPC), di non aver provato l'esistenza dei saldi residui ancora impagati relativi alle fatture di cui ai doc. 19 e 20 è infondata. Innanzitutto si osserva che l'onere della prova in merito all'estinzione, parziale o integrale, di un'obbligazione spetta alla parte che se ne prevale (Schmid, Basler Kommentar, n. 58 ad art. 8 CC), in concreto dunque all'attrice stessa, che nulla ha però dimostrato in tal senso. La convenuta ha in ogni caso dimostrato l'esistenza di quello scoperto, visto e considerato che la circostanza è stata pacificamente confermata dal teste __________ TE 2 (cfr. verbale 13 giugno 2002 p. 5).\n14.2 Anche le altre fatture insolute di fr. 23'985.15 (doc. 17 e 18), che sono poi quelle relative agli interventi svolti sul velivolo tra l'ottobre ed il dicembre 1998, oltretutto inizialmente ammesse (doc. E), sono dovute. La tesi dell'attrice secondo cui il loro mancato pagamento sarebbe stato giustificato dalle gravi anomalie evidenziate nel velivolo, che le avrebbero consentito di trattenere la mercede fino all'eliminazione dei difetti, è stata in effetti abbandonata in sede conclusionale e non necessita quindi di essere esaminata. Nuova e pertanto irricevibile, siccome fondata su un nuovo substrato fattuale (art. 78 CPC), è invece la tesi da lei sollevata con le conclusioni, per altro rimasta allo stadio di puro parlato, secondo cui le opere svolte a quel momento dalla convenuta sarebbero state totalmente prive di valore così da giustificarne il mancato pagamento.\n14.3 L'attrice censura infine il tasso degli interessi di mora preteso dalla convenuta. A ragione. Se, come nel caso di specie, la convenuta, che vi era tenuta (art. 8 CC), non ha affatto motivato la sua richiesta, omettendo di esporre gli elementi fattuali che avrebbero giustificato l'attribuzione di interessi di mora al saggio dell'8% in luogo di quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), o anche solo di addurre l'esistenza di un rapporto fra commercianti (art. 104 cpv. 3 CO), gli interessi di mora vanno in effetti riconosciuti al tasso legale (II CCA 19 febbraio 1998 inc. n. 12.97.271, 8 maggio 1996 inc. n. 12.96.25, 21 settembre 1994 inc. n. 94/94).\n15. Ne discende il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale nel senso che l'attrice è condannata al pagamento di fr. 27'864.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2000, data del PE n. 739441 dell'UE di __________ (doc. 21), somma per la quale è pure rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE in questione.\n16. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le cause seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che gli esborsi per i testi, richiami documenti e traduzioni sono stati integralmente caricati alla procedura petizionale, cui essi si riferiscono essenzialmente.\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. La petizione 16 maggio 2000 di AT 1 è parzialmente accolta e di conseguenza:\n§. CV 1, __________, è condannata a versare ad AT 1, __________, la somma di fr. 54'200.65 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2000.\n§§. Limitatamente alla somma di fr. 54'200.65 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2000, è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. 741283 dell'UE di __________.\nII. Le spese relative alla petizione, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 7'500. --\nb) testi fr. 506. --\nc) spese richiami documenti fr. 903.85\nd) traduzioni fr. 451.90\ne) spese varie fr. 100. --\nTotale fr. 9'461.75\nda anticiparsi dall'attrice, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta, cui l'attrice rifonderà l'importo di fr. 7'500.- per parti di ripetibili.\nIII. La domanda riconvenzionale 1° settembre 2000 di CV 1 è parzialmente accolta e di conseguenza:\n§. AT 1, __________, è condannata a versare a CV 1, __________, la somma di fr. 27'864.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2000.\n§§. Limitatamente alla somma di fr. 27'864.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2000, è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. 739441 dell'UE di __________.\nIV. Le spese relative alla domanda riconvenzionale, consistenti in:"}