{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-18_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29819&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c21ab331262cb10d3496f556a801a747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:05", "Checksum": "7b359a8d480be49a8e5185074b8bf321", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18\nRegesto:\nviolazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso\n\n\n9.4 Le pretese fatte valere dall'attrice con riferimento alla difettosità del motore non possono pertanto essere caricate alla convenuta, fermo restando che la parte attrice, nella migliore, per lei, delle ipotesi, avrebbe tutt'al più potuto pretendere solo un importo di fr. 25'000.-, corrispondente alle spese di riparazione del motore (teste __________ TE 1, verbale 10 gennaio 2002 p. 4), la sostituzione dello stesso con uno nuovo, costata fr. 62'549.25 (doc. Q), costituendo in gran parte una miglioria, visto che quello sostituito aveva ormai raggiunto i 2/3 della normale durata di vita (teste __________ TE 1, verbale 10 gennaio 2002 p. 4; doc. O). Del tutto infondata era pure la richiesta di fr. 20'900.-, motivata dal fatto che il velivolo non aveva potuto essere utilizzato durante 7 mesi. Negli allegati preliminari (replica p. 15 seg.) l'attrice si è in effetti limitata ad asserire che l'impossibilità di utilizzare il velivolo, oltre ad impedirle l'ammortamento degli elevati costi fissi, aveva notevolmente limitato la flessibilità e mobilità del suo direttore, producendo perdite di tempo e cagionando così un costo commerciale difficilmente calcolabile, ma stimabile in almeno fr. 100.- al giorno. Essa non ha tuttavia specificato l'ammontare dei costi fissi rispettivamente indicato se il danno di cui chiedeva il risarcimento fosse dato dalla perdita di guadagno che la società aveva subito per non aver potuto concludere determinati affari, piuttosto che dalla necessità di utilizzare un aereo sostitutivo, oppure da altre circostanze. Poco importa se in sede conclusionale essa ha finalmente chiarito che il danno era dato dall'impossibilità di noleggiare l'aereo a terzi, questa nuova allegazione essendo proceduralmente irrita, siccome riferita a un elemento di fatto per il quale non era stato rispettato il principio del contraddittorio giudiziale (art. 78 CPC; Rep. 1989 p. 110, 1982 p. 120; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 25 seg. ad art. 78; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64).\n10. L'attrice chiede in seguito la rifusione delle spese di fr. 2'395.70 (doc. V) da lei sostenute per ovviare ad alcuni difetti occulti pure riscontrati in occasione del controllo eseguito a seguito dell'avaria, ad esempio la posa difettosa dell'apparecchio che misurava la temperatura dei cilindri e del gas di scarico e la non corretta fissazione dell'attacco meccanico del misuratore di distanza (cfr. teste __________ TE 1, verbale 10 gennaio 2002 p. 3), che la convenuta avrebbe rifiutato di riparare gratuitamente e che essa avrebbe dunque fatto riparare da terzi. La richiesta dev'essere respinta già per il fatto che i difetti in questione sono stati scoperti ben oltre il termine di garanzia (cfr. consid. 9.1). Gli stessi non erano inoltre menzionati nel rapporto di cui al doc. J e, pur essendo stati riparati tra gennaio e marzo 2000, sono stati notificati alla controparte per la prima volta solo in sede di petizione (p. 7, ove per altro erano stati menzionati unicamente l'isolazione insufficiente di importanti cavi e l'utilizzo di bulloni non idonei per fissare la \"cloche\") rispettivamente nel corso dell'audizione testimoniale di __________ TE 1, avvenuta il 10 gennaio 2002.\n11. È invece a ragione che l'attrice chiede il rimborso di fr. 1'927.25 (doc. T1 e T2), relativi ad alcuni interventi minori, perlopiù lavori di pittura, che la convenuta si era impegnata ad eseguire a titolo gratuito in data 8 maggio 1998 (doc. R, il cui tenore è stato ribadito e completato nel doc. S), ma che in seguito non ha mai eseguito. Nonostante la controparte, il 12 maggio 1999, le avesse assegnato ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 CO un termine di due settimane per l'esecuzione di quei lavori (doc. K), essa non vi ha provveduto, sicché l'attrice, come preannunciato con lettera 19 maggio 1999 (doc. L), ha giustamente provveduto ad appaltarli a terzi (art. 107 cpv. 2 CO; cfr. Wiegand, op. cit., n. 8 ad art. 98 CO; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed., Berna 2000, N. 61.02; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 7. ed., Zurigo 1998, n. 2590).\n12. L'ultima posizione di danno di cui l'attrice chiede la rifusione è quella di fr. 9'251.95 per spese legali preprocessuali, di cui fr. 2'434.- per le prestazioni svolte dal suo legale fino al 7 aprile 1999 (doc. U1) e fr. 6'917.95 per quelle fino al 31 dicembre 1999 (doc. U2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, costituiscono una posta di danno, a condizione che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b; ICCTF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 11 marzo 2003 inc. n. 12.2002.98, 6 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.189). Nel caso di specie, ritenuto che le pretese attoree sono state sostanzialmente respinte nella misura in cui si riferivano alla difettosità delle prestazioni svolte dalla convenuta e sono risultate fondate in ragione del 50% circa per quanto riguardava la questione dell'indennità per parcheggio, per la quale l'attrice ha dichiarato in causa (petizione p. 4 seg.) di aver esposto la totalità della nota di cui al doc. U1 e fr. 3'000.- della nota di cui al doc. U2, questa Camera ritiene che all'attrice possa tutto sommato essere riconosciuto a questo titolo un importo di fr. 2'717.- (50% di fr. 5'434.-)."}