{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-18_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29819&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c21ab331262cb10d3496f556a801a747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:05", "Checksum": "7b359a8d480be49a8e5185074b8bf321", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18\nRegesto:\nviolazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso\n\n\nIl fatto che, al momento dell'allestimento della perizia, direttore di __________ e dunque superiore di __________ TE 1 fosse lo stesso __________ (cfr. la dichiarazione della stessa __________ da lei prodotta in edizione), che in precedenza -come detto- era stato azionista e amministratore unico della convenuta, dalla quale pochi mesi prima era stato licenziato in tronco per presunte irregolarità nella gestione della ditta (cfr. doc. 5-7; teste __________ TE 2, verbale 13 giugno 2002 p. 4), induce a dubitare della sua imparzialità, dubbi che sono ulteriormente alimentati dal fatto che l'attrice ha addotto in causa che il proprio direttore, il giorno stesso dell'avaria, aveva provveduto, tramite quel tecnico, a contattare la convenuta notificandole i difetti (replica p. 11), circostanza che sta inequivocabilmente a significare che a quel momento questi aveva agito quale suo rappresentante o ausiliario, senza perciò aver tenuto la necessaria equidistanza dalle parti. Tanto più che i lavori di riparazione e tutti i successivi lavori di manutenzione del velivolo sono stati in seguito appaltati proprio alla __________ (teste __________ TE 1, verbale 10 gennaio 2002 p. 3; doc. JJ; cfr. pure replica p. 9 e 12).\nMa a comportare la sostanziale inattendibilità della perizia di parte, segnatamente nella misura in cui questa si esprimeva sulle responsabilità per l'avaria, è più che altro il fatto che la stessa non è stata suffragata da altri concordanti mezzi di prova ed anzi, a ben vedere, neppure è stata allestita con il necessario rigore tecnico.\n__________ TE 1, nell'ambito del suo referto prima (cfr. doc. J4) e in sede testimoniale poi (verbale 10 gennaio 2002 p. 2 segg.), ha dichiarato di aver riscontrato tutta una serie di difetti, segnatamente la mancata sostituzione di alcune guarnizioni del motore, l'esistenza in due cilindri di un bullone allentato e di uno strappato, l'insufficiente taratura del flusso di carburante nel motore al regime massimo, un importante calo dei giri al minuto sul regime massimo e l'erronea modalità di riparazione della crepa nel motore. A suo giudizio, però, il difetto al motore destro, che ne aveva poi imposto la sostituzione, scartata da una parte l'evocata ipotesi del non proporzionale afflusso di carburante, che in effetti era stato tutto sommato ritenuto regolare nonostante in precedenza appariva un attimino inferiore alla norma, e appurato dall'altra che gli altri problemi riscontrati non avevano nulla a che fare con quel difetto, era sostanzialmente dovuto solo al mancato raggiungimento del massimo dei giri del motore, la cui causa andava ricondotta alla mancanza di pressione dell'olio, verosimilmente dovuta al fatto che, in base al protocollo di lavoro allestito in occasione delle riparazioni effettuate tra ottobre e dicembre 1998 (doc. J9), la convenuta o chi per essa avrebbe omesso di sostituire, nonostante ciò fosse imposto dal costruttore in caso di smontaggio del motore (doc. J21), le guarnizioni denominate \"Packing Set\", non contenute nel \"Gasket Set\" (doc. J29), regolarmente sostituito. Sennonché nell'occasione il teste non ha riferito un fatto da lui effettivamente constatato, tanto è vero che egli, nemmeno in seguito, ha provveduto a smontare il motore per verificare la sua tesi (teste __________ TE 1, verbale 10 gennaio 2002 p. 4), ma si è dunque limitato ad esporre una propria deduzione (teste __________ TE 1, verbale 10 gennaio 2002 p. 4), sia pure derivante dalla documentazione messagli a suo tempo a disposizione e dalla constatazione che la pressione dell'olio diminuiva proprio nel tragitto tra il regolatore dell'elica e l'elica, ove erano localizzate quelle guarnizioni. Atteso che il teste __________ TE 5, che aveva eseguito i lavori di riparazione tra ottobre e dicembre 1998, ha dichiarato senza esitazioni (verbale 4 marzo 2002 p. 4) di aver senz'altro sostituito tutte le guarnizioni, segnatamente quella indicata con il n. 12 nel doc. J25, a suo dire compresa nella descrizione \"Bearing\" di cui alla distinta del materiale sostituito (doc. J10), non vi è in definitiva la certezza che l'inconveniente riscontrato fosse effettivamente dovuto a carenze della convenuta o dei suoi ausiliari o invece ad altre circostanze, ad esempio alla difettosità della guarnizione sostituita o di altre parti soggette ad usura. La convenuta ha del resto dimostrato di aver in precedenza reso attento __________, che aveva pilotato il velivolo il giorno dell'avaria, a non provvedere allo smagrimento della miscela nella fase di ascensione, in quanto tale procedura non era ammessa dal costruttore (teste __________ TE 4, verbale 4 marzo 2002 p. 2; doc. 38): non è dato a sapere se nell'occasione questi abbia volato adottando quelle modalità.\nStando così le cose, nel caso concreto sarebbe stato senz'altro opportuno, se non proprio necessario, anche solo per chiarire i complessi aspetti tecnici della vertenza, l'allestimento della perizia giudiziaria che l'attrice si era per altro espressamente riservata negli allegati preliminari, in occasione della quale si sarebbe potuto provvedere allo smontaggio del motore sostituito e dunque appurare le esatte cause dell'anomalia riscontrata, come pure le rispettive responsabilità."}