{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-18_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29819&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c21ab331262cb10d3496f556a801a747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:05", "Checksum": "7b359a8d480be49a8e5185074b8bf321", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18\nRegesto:\nviolazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso\n\n\n8.4 Visto quanto precede, il danno che può essere riconosciuto all'attrice per il fatto che la controparte non è stata in grado di metterle a disposizione gratuitamente, dal 16 settembre 1998 al 31 dicembre 2004, un parcheggio in asfalto per il velivolo di sua proprietà ammonta a fr. 104'556.40 (fr. 60.- al giorno x 277 giorni x 6.291 anni). Dedotto il pregiudizio che l'attrice ha causato alla controparte per non averle più affidato, dal giugno 1999, i lavori di manutenzione e di riparazione, pari a fr. 55'000.- (fr. 10'000.- x 5.5 anni), l'importo a suo favore può essere stabilito in fr. 49'556.40.\n9. Ritenendo che la convenuta, a causa dell'esecuzione difettosa delle opere di manutenzione rispettivamente riparazione appaltatele, sarebbe responsabile dell'avaria verificatasi sul velivolo il 21 aprile 1999, che aveva reso necessario un atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto di __________, poi risoltosi senza danni per persone e cose (cfr. il documento prodotto in edizione da Airport de __________), l'attrice chiede la sua condanna al pagamento delle spese che essa ha dovuto sostenere per l'allestimento di un perizia privata, costata fr. 2'432.65 (doc. P), e per la sostituzione del motore destro risultato difettoso, pari a fr. 62'549.25 (doc. Q), oltre alla rifusione del danno di fr. 20'900.- da lei subito per l'impossibilità di utilizzare il velivolo durante quasi 7 mesi. La convenuta si è opposta a queste richieste, contestando la tempestività della notifica dei presunti difetti, rilevando che la sua responsabilità per l'avaria riscontrata, oltretutto fondata unicamente su di una perizia di parte, fosse in realtà esclusa in quanto i suoi interventi, comunque non più coperti da garanzia, erano sempre avvenuti a perfetta regola d'arte e infine ritenendo non provato l'ammontare del danno preteso dalla controparte.\n9.1 La pretesa attorea deve essere respinta innanzitutto già per il fatto che l'avaria in questione si è pacificamente verificata dopo 36 ore e 18 minuti di volo (cfr. doc. J) da che la convenuta, tra ottobre e dicembre 1998, aveva provveduto al cosiddetto controllo delle 100 ore rispettivamente, tramite la ditta __________, aveva provveduto, previo smontaggio del motore destro, alla riparazione di una crepa nello stesso, ritenuto che l'aereo era stato riconsegnato all'attrice il 15 dicembre 1998 (petizione p. 5). Le condizioni generali annesse al preventivo per quegli interventi (doc. 25 e 26) prevedevano in effetti, in deroga alla disposizione di cui all'art. 367 CO (di natura dispositiva, cfr. Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3. ed., n. 29 ad art. 367 CO; Rep. 1993 p. 197; II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12), che il termine di garanzia sarebbe stato, anche in caso di difetti non riconoscibili ad un attento esame, di 20 giorni dalla consegna del velivolo al cliente, ma al massimo di 10 ore di volo (clausola 9).\n9.2 Sempre in base alle condizioni generali (clausola 9), la garanzia era pure esclusa nel caso in cui il cliente, senza il consenso dell'appaltatrice, avesse provveduto egli stesso oppure tramite terzi all'eliminazione dei difetti. Nel caso di specie non è contestato che per l'esecuzione della perizia da parte della __________ si era resa necessaria la sostituzione di un bullone strappato e lo smontaggio di un cilindro (cfr. doc. J2), operazione pacificamente effettuata senza il consenso della convenuta. E pure senza l'autorizzazione di quest'ultima, che aveva rifiutato di intervenire gratuitamente, sono state successivamente effettuate la sostituzione del motore e la riparazione di altri \"difetti occulti\" (cfr. consid. 10).\n9.3 Ma a prescindere da quanto precede, la pretesa dell'attrice avrebbe dovuto essere respinta anche per il fatto che essa, gravata dell'onere della prova (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1507), non è stata in grado di dimostrare che la difettosità del motore fosse effettivamente dovuta agli interventi della convenuta o dei suoi ausiliari.\n9.3.1 La giurisprudenza in base alla quale una perizia di parte prodotta in causa quale documento non ha, giuridicamente, portata diversa da un'affermazione di parte, nemmeno se la stessa è in seguito confermata dal perito di parte assunto quale teste (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 24 ad art. 90), è stata recentemente stemperata nel caso in cui, accanto a quel documento, vengono ad aggiungersi altri concordanti mezzi di prova, ritenuto che in tal caso nulla osta a che la stessa possa essere presa in considerazione dal giudice per fondare il proprio convincimento, sempre che non sia espressione di parzialità (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 90).\n9.3.2 Nel caso di specie la perizia versata agli atti sub doc. J, allestita da __________ TE 1, tecnico di __________, ora __________ (cfr. doc. 23), su incarico dell'attrice, non è, a giudizio della scrivente Camera, ancora sufficiente per ammettere una responsabilità della convenuta per l'avaria riscontrata, nonostante questi, sentito in sede testimoniale, ne abbia sostanzialmente confermato le conclusioni."}