{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-18_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29819&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c21ab331262cb10d3496f556a801a747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:05", "Checksum": "7b359a8d480be49a8e5185074b8bf321", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18\nRegesto:\nviolazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso\n\n\n8.1 L'attrice ha motivato la richiesta di rifusione di un importo giornaliero di fr. 60.-, adducendo che, in base al regolamento sulle tasse dell'aeroporto di __________ (doc. G), questo era per l'appunto il costo di un posteggio \"in asfalto\" per il velivolo di sua proprietà, con un peso inferiore a kg 2'000, e che essa in ogni caso non era tenuta ad accontentarsi di un posteggio \"su prato\", il cui costo era di soli fr. 16.-. L'assunto attoreo può senz'altro essere condiviso. Il fatto che l'area P5, sulla quale il velivolo dell'attrice era stato posteggiato dopo il 15 settembre 1998 a seguito della rinuncia della convenuta al piazzale affittato con la convenzione doc. 2 (cfr. doc. 9), e per la quale era stata applicata la tariffa \"sosta prato\", corrispondesse in realtà a una pavimentazione in residui di asfalto rullato (doc. 35; teste __________ TE 3, verbale 13 giugno 2002 p. 3; teste __________ TE 2, verbale 13 giugno 2002 p. 5), altrimenti definita quale superficie \"in duro\", in ghiaia (cfr. doc. 11 e 12) o in asfalto industriale (cfr. doc. 13 e 28), non toglie in effetti che la stessa non costituiva una superficie in vero e proprio asfalto, come quello che doveva esserle messa a disposizione in base alla convenzione di cui al doc. A. Del tutto irrilevante è la circostanza che il piazzale in asfalto dell'aeroporto, l'unica superficie che corrispondeva in definitiva alle esigenze di cui al doc. A, fosse riservato agli aerei di linea e a quelli le cui dimensioni richiedevano un notevole spazio, in particolare i \"business jets\" (doc. 35).\n8.2 La convenuta ritiene, giustamente, che l'indennità giornaliera di posteggio sarebbe dovuta unicamente per i giorni in cui il velivolo era effettivamente stazionato presso l'aeroporto di __________ (teste __________ TE 3, verbale 13 giugno 2002 p. 2), che, a suo dire, nel caso concreto sarebbero però inferiori ai ca. 277 giorni di media indicati dall'attrice in replica per i 4 anni precedenti, dal 1995 al 1998 (doc. HH). Non è così. Il dato medio di ca. 277 giorni di permanenza presso quell'aeroporto risulta infatti dalla documentazione agli atti, segnatamente dalle fotocopie del libretto di volo del velivolo in questione (doc. CC), i cui dati sono stati riassunti nel doc. HH. Poco importa se l'attrice, dopo quella data, per effettuare le riparazioni a __________ e per non dover anticipare lei stessa il pagamento delle tasse giornaliere imposte dal Comune di __________, ha ridotto i giorni di permanenza del velivolo presso l'aeroporto di __________.\n8.3 È senz'altro a ragione che la convenuta pretende che dagli importi a favore dell'attrice venga dedotto il danno che quest'ultima le avrebbe causato per aver a sua volta violato gli accordi contrattuali, segnatamente per non averle più affidato in seguito i lavori di manutenzione. Tale principio, che trova il suo fondamento nella cosiddetta \"Differenztheorie\", si applica in effetti sia in caso di semplice inadempimento contrattuale (Wiegand, Basler Kommentar, 3. ed., n. 54 ad art. 97 CO), sia, nel caso di un contratto sinallagmatico, allorché -come ha fatto l'attrice, inviando alla controparte lo scritto 9 marzo 2000 (doc. H) con effetto al 15 marzo successivo- il creditore che ha rinunciato alla prestazione tardiva del debitore ha optato per il mantenimento del contratto e per il risarcimento del danno positivo, rinunciando però a fornire la propria prestazione contrattuale (Wiegand, op. cit., n. 3 e 21 ad art. 107 CO).\n8.3.1 Il pregiudizio subito dalla convenuta per il fatto che l'attrice non le aveva più affidato i lavori di manutenzione rispettivamente riparazione del velivolo può sicuramente essere quantificato in almeno fr. 10'000.- annui, come da lei preteso in modo assai prudenziale. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che in poco meno di 4 anni, da dicembre 1994 a novembre 1998, l'attrice aveva appaltato alla convenuta lavori di manutenzione e di miglioria per oltre fr. 300'000.- (doc. BB; cfr. replica p. 4; conclusioni di parte attrice p. 3), tanto più che il teste __________ TE 2 ha a sua volta avuto modo di confermare che, per esperienza, l'ordinaria amministrazione di un aereo come quello dell'attrice costava all'incirca fr. 10'000.-, somma alla quale andavano aggiunti almeno altri fr. 10'000.- per riparazioni semplici (verbale 13 giugno 2002 p. 5).\n8.3.2 La deduzione di questo pregiudizio può ovviamente essere riconosciuta solo dal momento in cui l'attrice ha effettivamente smesso di appaltare alla convenuta i lavori di manutenzione e di riparazione. Contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, ciò non è avvenuto già a far tempo dal maggio 1998, tanto è vero che essa ha avuto modo di eseguire tutta una serie di lavori di manutenzione nel novembre e dicembre di quell'anno (cfr. doc. 17, 18, CC e JJ; teste __________ TE 2, verbale 13 giugno 2002 p. 4), ma si è verificato a far tempo dal giugno 1999 (replica p. 9). Da quel momento i lavori sono stati in effetti affidati alla __________ (cfr. doc. JJ), circostanza del resto confermata dal teste __________ TE 1, tecnico di quella ditta (verbale 10 gennaio 2002 p. 3 e 4)."}