{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2000-18_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29819&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c21ab331262cb10d3496f556a801a747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "violazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:05", "Checksum": "7b359a8d480be49a8e5185074b8bf321", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 10.2000.18\nRegesto:\nviolazione di una clausola che consente il parcheggio gratuito di un aereo - risarcimento danni per l'esecuzione difettosa di lavori di manutenzione allo stesso\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 16 maggio 2000, da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\ncon cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 209'424.25 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2000, somma ridotta in replica a fr. 204'113.-, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. 741283 dell'UE di __________;\ndomande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 27'864.- oltre interessi all'8% dal 10 marzo 2000 nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. 739441 dell'UE di __________, domanda riconvenzionale cui l'attrice si è opposta;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l’istruttoria di causa;\npreso atto che le parti, dopo la produzione dei rispettivi allegati conclusionali, hanno rinunciato al dibattimento finale, indetto per l'8 ottobre 2003;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. In data 5 gennaio 1995 CV 1 e __________ hanno sottoscritto una convenzione denominata \"Parkplatz Vereinbarung\" (doc. A), in base alla quale quest'ultima società si impegnava a far eseguire dal partner contrattuale, secondo le possibilità, tutti i lavori di manutenzione del velivolo Piper PA-34 Seneca II, immatricolato __________, di sua proprietà e a concederle il diritto di noleggiarlo ad un prezzo di favore di fr. 6.- al minuto, ritenuto che come controprestazione quest'altra società si impegnava a concederle il diritto di parcheggiare gratuitamente il velivolo sul parcheggio asfaltato che essa disponeva presso l'aeroporto di __________.\nCon accordo 11 novembre 1997 (doc. B), sottoscritto da tutte le parti interessate, AT 1, nuova proprietaria del velivolo in questione, è subentrata nella posizione di __________, riprendendo quindi tutti i diritti e gli obblighi della convenzione con CV 1.\n2. Con la petizione in rassegna AT 1 ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di un importo ridotto in replica a fr. 204'113.- oltre interessi ed accessori, rimproverandole in sostanza di aver violato il contratto di cui al doc. A. In particolare quest'ultima, oltre a non averle più messo a disposizione, dal 15 settembre 1998, il parcheggio gratuito in asfalto, ciò che le aveva causato un danno di fr. 104'556.40, sarebbe stata responsabile, a causa dell'esecuzione difettosa delle opere di manutenzione rispettivamente riparazione, dell'avaria verificatasi sul velivolo il 21 aprile 1999, che aveva comportato la necessità di sostituzione, con un costo di fr. 64'981.90, del motore destro e la mancata utilizzazione del velivolo per quasi 7 mesi, con un danno di altri fr. 20'900.-. Controparte avrebbe inoltre rifiutato di ovviare ad alcuni difetti occulti pure riscontrati in occasione del controllo eseguito a seguito dell'avaria, poi riparati da terzi con un esborso di fr. 2'395.70, e di effettuare alcuni interventi minori, costati fr. 1'927.25, che in precedenza si era impegnata ad eseguire a titolo gratuito. A queste posizioni di danno andavano infine aggiunti altri fr. 9'251.95 per spese legali preprocessuali.\n3. La convenuta si è opposta alla petizione, adducendo la nullità della convenzione di cui al doc. A, rilevando che la controparte non aveva patito alcun danno con riferimento alla mancata messa a disposizione del parcheggio in asfalto e contestando che l'avaria verificatasi il 21 aprile 1999 e l'esistenza di altri difetti occulti potessero esserle eventualmente imputabili. In via riconvenzionale essa ha inoltre chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 27'864.-, somma corrispondente ad alcune fatture rimaste parzialmente o integralmente scoperte.\n4. Con la risposta riconvenzionale l'attrice ha obiettato che il mancato pagamento di quelle fatture era giustificato dalle gravi anomalie evidenziate nel velivolo, riconducibili all'operato della convenuta, circostanza che, a suo dire, le permetteva di trattenere la mercede dovuta fino a che la controparte avesse adempiuto ai propri obblighi di riparazione rispettivamente le fossero stati rimborsati i costi delle riparazioni effettuate da terzi.\n5. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte.\n6. L'eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante dell'attrice, sollevata preliminarmente dalla convenuta a p. 2 dell'allegato responsivo per il fatto che la procura a favore del patrocinatore della controparte (doc. W) era stata sottoscritta da una persona, __________, che non deteneva alcun diritto di firma iscritto a RC e apparentemente nulla aveva a che vedere con quella società -ma in seguito è effettivamente risultato essere al beneficio di una procura generale (doc. Y), sottoscritta dall'amministratore unico della stessa, __________ (cfr. doc. 4)-, è stata abbandonata nei successivi allegati scritti (cfr. in particolare duplica p. 2 e replica riconvenzionale p. 2) e non necessita quindi di essere esaminata in questa sede.\n7. Passando al merito della lite, è innanzitutto a torto che la convenuta contesta la validità della convenzione di cui al doc. A, cui l'attrice è successivamente subentrata in forza del contratto di cui al doc. B."}