1'000'000.00 a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, la petizione sarebbe stata dichiarata irricevibile, ai sensi dell'art. 12 LTG; preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso; dovendosi di conseguenza decretare lo stralcio della causa e decidere sulle spese senza assegnazione di ripetibili in questa sede poichè alla convenuta queste indennità già sono state riconosciute, per gli atti da lei compiuti, in occasione della decisione sul rifiuto dell'assistenza giudiziaria,