pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 181). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (IICCA 6 giugno 2000 inc. n. 12.2000.66). 7.1 Come già accennato, in sede conclusionale l'attrice non ha più addotto di aver conferito al convenuto, nel dicembre 1996, un mandato ad esigere il prezzo di vendita concordato nei contratti di cui ai doc. D ed E. A ragione.