La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma รจ invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (per tante: IICCA 9 luglio 1999 inc. n. 12.99.35, 7 settembre 1999 inc. n. 12.99.126; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 181).