La petizione che qui ci occupa non è stata in effetti promossa nei confronti delle due società fiduciarie, per cui il loro foro naturale è del tutto indifferente. Quanto alla proroga di foro cui il convenuto fa pure accenno, la stessa, contenuta nei doc. 2 e 3, si riferisce a sua volta ai contratti fiduciari conclusi tra queste ultime società e l'attrice: il qui convenuto non è per contro parte di quei contratti e dunque non è assolutamente vincolato da un'eventuale proroga di foro. Competente è in definitiva, come previsto dalla regola generale, il giudice del domicilio del convenuto (art. 3 cpv. 1 lett. a LForo), ovvero quello ticinese. 7.