{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-5_2003-12-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59257&nX40_KEY=4711319&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b12a716eed9001fdc8f36c83f777748d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.1999.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:02:08", "Checksum": "2516257a11e453cf78288d087f8655ce", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso di specie, pur dovendosi confermare la sostanziale correttezza della tesi giuridica esposta dall'attrice, fatta propria recentemente anche dal Tribunale federale, sia pure in un ambito diverso (in caso di versamenti in denaro mediante clearing bancario, cfr. DTF 121 III 310), la stessa non permette però ancora di concludere per l'esistenza della legittimazione passiva del convenuto. Nel caso concreto il convenuto non è in effetti intervenuto in qualità di submandatario o di sostituto dei mandatari _____________ AG e _____________ SA, ma si è tutt'al più limitato ad agire -sempre che sia stato il caso, cfr. il prossimo considerando- quale loro consulente (vincolato dunque con un semplice mandato di consulenza e non a sua volta con un mandato ad esigere), tant'è che tutte le modifiche contrattuali (D1-D2, E1-E2, I), ivi compresa la transazione del 10 marzo 1997 (doc. 31), e le diminuzioni del prezzo (doc. F e G), sono state in definitiva adottate, e quindi formalizzate con l'acquirente, da queste ultime società e non invece dal convenuto, ritenuto che anche il prezzo è stato a sua volta incassato direttamente da loro (cfr. doc. 64 e 65).\n8. A prescindere da quanto precede, l'istruttoria ha permesso di stabilire che il ruolo svolto dal convenuto è stato in realtà meno importante di quanto l'attrice volesse far credere, ovvero che le trattative per la conclusione dei contratti di compravendita e soprattutto quelle per la loro modifica sono state curate da altri, ritenuto che egli si è più che altro limitato a svolgere la funzione di trait d'union con le fiduciarie svizzere, seguendone gli sviluppi.\nI testimoni dott. __________, commercialista italiano consulente di _____________, _____________, responsabile amministrativo della società acquirente, e ____________, consulente di Volta Industries S.r.l., hanno innanzitutto dichiarato che le trattative per la conclusione dei contratti di compravendita vennero condotte, esclusivamente o almeno prevalentemente, da _____________ per sé e per conto di _____________ AG e _____________ SA (verbale 24 ottobre 2000 p. 2, 4 e 7). _____________ ha in seguito riferito che i contratti di modifica delle azioni, oltre a quelli di cessione, vennero allestiti a Milano dal dott. _____________ (verbale 24 ottobre 2000 p. 6). L'accordo sui termini della transazione venne invece raggiunto, per le società _____________ AG e _____________ SA, ancora una volta dal dott. _____________ nonché, sulla base di una procura che lasciava ai mandatari un margine di manovra pressoché illimitato (cfr. doc. 31 e 47-48), dagli avv. __________ e __________ (teste __________, verbale 3 maggio 2000 p. 4; il teste _____________, verbale 24 ottobre 200 p. 4, afferma invero che la transazione avvenne con gli azionisti rappresentati da _____________). Nessun teste è stato per contro in grado di affermare che il convenuto abbia svolto un ruolo essenziale e decisivo in quelle trattative, circostanza quest'ultima sulla quale l'attrice aveva in definitiva fondato la pretesa risarcitoria oggetto della petizione, sicché nemmeno vi è la prova che tra il danno da lei asseritamente subito e l'agire del convenuto vi sia il necessario nesso causale adeguato.\n9. Ne discende, per questi motivi, la reiezione della petizione.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. La petizione 1° marzo 1999 di _____________ è respinta.\nII. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 20’000. --\nb) testi fr. 130. --\nc) spese fr. 200. --\nTotale fr. 20’330. --\ngià anticipati dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto la somma di fr. 40’000.- a titolo di ripetibili.\nIII. Intimazione: - avv. dott. __________\n- avv. __________\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}