{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-5_2003-12-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59257&nX40_KEY=4926446&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b12a716eed9001fdc8f36c83f777748d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:11:10", "Checksum": "ba3a921fcb5d88d251b60cdb82d4bdba", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl principio della trasparenza (o \"Durchgriff\") impone, in casi del tutto eccezionali, di ignorare l'indipendenza e l'autonomia giuridica sussistente tra una società e le persone che la controllano e ne possiedono il capitale. Ciò avviene quando il richiamo all'autonomia giuridica della società da parte del suo azionista principale costituisce un abuso di diritto giusta l'art. 2 cpv. 2 CC. Va tuttavia sottolineato che il richiamo all'autonomia di una persona giuridica è di per sé legittimo e conforme alla sua natura, anche qualora quest'ultima dovesse essere controllata da un azionista unico. Infatti, nonostante l'identità economica, la persona giuridica mantiene di regola la sua completa indipendenza nei confronti dell'azionista unico, rimane titolare di diritti e di obblighi e possiede un patrimonio con attività e passività proprie (DTF 92 II 160; Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 621; Forstmoser/Meier-Hayoz, Einführung in das schweizerische Aktienrecht, Berna 1976, p. 308, n. 19). Pertanto le condizioni d'applicazione del principio della trasparenza, che permette eccezionalmente di ignorare tale autonomia, sono estremamente restrittive. Innanzitutto deve esservi un rapporto di dipendenza e subordinazione tra la società anonima e l'azionista: quest'ultimo deve controllare la società quale azionista unico o perlomeno principale o, in altre parole, tra società anonima e azionista deve esservi identità economica (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 966, n. 54 e seg.). Il richiamo all'autonomia giuridica di una società non viene più riconosciuto, nel senso che viene invece preso in considerazione unicamente il socio dominante (l'avente diritto economico) quale unico soggetto giuridico al quale vengono imputati gli atti compiuti dalla società, quando vi è, oltre all'identità economica, abuso di diritto, oppure è stato violato il principio dell'affidamento o l'interesse legittimo di un terzo (DTF 113 II 36, 108 II 214, 102 III 165; IICCA 12 agosto 1993 inc. n. 179/92; SJZ 1964, p. 123; Homburger, Zum Durchgriff in schw. Gesellschaftsrecht, in SJZ 1971 p. 249 segg.; Guhl, op. cit., ibidem; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., p. 310, n. 27; Bernardoni, L'azionista unico e l'azionista sovrano nel diritto svizzero e italiano, 1971, p. 89; Merz, Berner Kommentar, N. 291 ad art. 2 CC). Il principio della trasparenza ha tuttavia carattere eccezionale e può quindi essere applicato soltanto in presenza della prova che vi è un ricorso alla persona giuridica, contrario al suo scopo e alla sua funzione, tale da non poter essere riconosciuto dalla legge (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., p. 965, n. 52; SJZ 1997 p. 377; IICCA 27 agosto 1996 inc. n. 12.96.72).\nNel caso di specie le condizioni per l'applicazione del principio della trasparenza non sono assolutamente date. Per quanto riguarda la società _____________ SA, l'istruttoria ha premesso di accertare che il convenuto non aveva una posizione dominante nella stessa, non essendo mai stato un suo organo formale (cfr. doc. C), né detenendovi alcuna partecipazione azionaria (teste _____________ verbale 3 maggio 2000 p. 2), sicché non vi è assolutamente spazio per l'applicazione del \"Durchgriff\". La soluzione non è diversa nemmeno per quanto riguarda la società _____________ AG, di cui il convenuto era azionista al 100% (teste _____________ verbale 3 maggio 2000 p. 2) ed amministratore unico fino al 12 novembre 1996 (cfr. doc. B). Nulla permette infatti di ritenere -né del resto l'attrice l'ha preteso prima ancora di averlo provato- che l'intestazione delle azioni a questa società, avvenuto -come detto- all'inizio degli anni Novanta e dunque in epoca non sospetta, avesse lo scopo di celare la posizione del convenuto: l'intestazione delle azioni all'anonima, vincolata da un contratto fiduciario scritto con il mandante (doc. 13, 14 e 16, poi sostituiti dal doc. 2), rispondeva invece a una chiara esigenza di quest'ultimo (a p. 5 della replica, si è parlato di bisogno di riservatezza e di esclusività) e non certo del convenuto. Ma soprattutto l'attrice non ha assolutamente addotto né provato l'esistenza di circostanze particolari (ad es. l'esistenza di decisioni dell'azionista unico a scapito della società, la mescolanza degli affari o dei patrimoni sociali e personale, il mancato rispetto delle formalità esatte dal diritto societario, ecc.; cfr. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., p. 968, n. 78 segg.) che permettessero di ritenere abusivo o contrario al principio dell'affidamento o all'interesse legittimo di un terzo, in specie del mandante, il richiamo all'autonomia giuridica dell'anonima da parte del convenuto.\n7.3 In sede conclusionale l'attrice ha addotto che il rapporto di submandato tra _____________ AG e _____________ SA da una parte e il convenuto dall'altra e quel particolare rapporto di vicinanza dell'attrice a detto submandato configuravano quello che nella dottrina e giurisprudenza di diritto germanico, a suo dire avallata dalla dottrina svizzera (cfr. Fellmann, Berner Kommentar, N. 616 segg. ad art. 398 CO e N. 102 ad art. 399 CO), viene definito \"Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte\", per il quale al mandante, in concreto all'attrice, in deroga alla regola generale dell'inesistenza di rapporti fra mandante e submandatario, veniva riconosciuta la facoltà di agire direttamente nei confronti del submandatario con l'azione di responsabilità dei danni subiti."}