{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-5_2003-12-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59257&nX40_KEY=4926446&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b12a716eed9001fdc8f36c83f777748d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:11:10", "Checksum": "ba3a921fcb5d88d251b60cdb82d4bdba", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon il suo allegato conclusivo l'attrice ha tuttavia provveduto ad aumentare le sue richieste creditorie a fr. 1'590'265.-, in via subordinata a fr. 1'179'515.- e in via ancor più subordinata a fr. 1'109'025.- più interessi: il primo importo corrisponde alla differenza tra il prezzo originario dopo la diminuzione concordata il 14 dicembre 1996 e il prezzo effettivamente incassato, il secondo tiene pure conto della diminuzione di prezzo concordata il 16 dicembre 1996, mentre il terzo corrisponde alla differenza tra il prezzo minimo auspicato dall'attrice (di Lit. 1'500'000'000, cfr. doc. H) e quanto incassato, ritenuto che in tutti e tre i casi alle somme così ottenute andava aggiunto l'importo di Lit. 500'000'000 e ciò in quanto le circostanze alla base della diminuzione di prezzo accordata il 16 dicembre 1996 non avevano in realtà alcuna attinenza con il valore delle azioni vendute. In occasione del dibattimento finale il convenuto ha contestato la proponibilità dei nuovi fatti e delle nuove domande presentati dalla controparte.\n6. Pacifica nella fattispecie l'applicazione del diritto svizzero e la competenza dei tribunali svizzeri a dirimere la lite, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio dei giudici ticinesi sollevata dal convenuto, il quale ritiene che la causa andava inoltrata a Zugo, ovvero al foro naturale di _____________ AG e _____________ SA, tanto più che nei contratti fiduciari era stata pattuita una proroga di foro a favore dei giudici zugani.\nL'eccezione è manifestamente infondata. La petizione che qui ci occupa non è stata in effetti promossa nei confronti delle due società fiduciarie, per cui il loro foro naturale è del tutto indifferente. Quanto alla proroga di foro cui il convenuto fa pure accenno, la stessa, contenuta nei doc. 2 e 3, si riferisce a sua volta ai contratti fiduciari conclusi tra queste ultime società e l'attrice: il qui convenuto non è per contro parte di quei contratti e dunque non è assolutamente vincolato da un'eventuale proroga di foro. Competente è in definitiva, come previsto dalla regola generale, il giudice del domicilio del convenuto (art. 3 cpv. 1 lett. a LForo), ovvero quello ticinese.\n7. Il convenuto ha in seguito sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rilevando in sostanza che le pretese attoree andavano semmai rivolte a _____________ AG e _____________ SA, che avevano sottoscritto le modifiche dei contratti. L'attrice si è opposta all'eccezione adducendo negli allegati preliminari che il convenuto era stato chiamato in causa nella sua duplice veste di suo consulente e di \"dominus\" di quelle società, segnatamente per non aver gestito al meglio il mandato ad esigere conferitogli; in sede conclusionale, abbandonata la tesi del conferimento di un mandato ad esigere, essa, a sostegno della legittimazione passiva del convenuto, ha invece addotto che quest'ultimo aveva agito come submandatario o sostituto delle mandatarie _____________ AG e _____________ SA, ciò che le consentiva di convenirlo direttamente in lite.\nLa legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (per tante: IICCA 9 luglio 1999 inc. n. 12.99.35, 7 settembre 1999 inc. n. 12.99.126; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 181).\nIn tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (IICCA 6 giugno 2000 inc. n. 12.2000.66).\n7.1 Come già accennato, in sede conclusionale l'attrice non ha più addotto di aver conferito al convenuto, nel dicembre 1996, un mandato ad esigere il prezzo di vendita concordato nei contratti di cui ai doc. D ed E. A ragione. Il mandato ad esigere -come del resto ammesso dalla stessa attrice a p. 2 e 3 delle conclusioni- rientrava in effetti nell'ambito del mandato speciale di vendita delle azioni conferito a _____________ AG e _____________ SA. A conferma di questa circostanza, vi è da una parte il fatto che tutte le istruzioni dell'attrice segnatamente quella circa il prezzo minimo da incassare (doc. H) erano sempre state indirizzate a queste ultime, dall'altra il fatto che il prezzo doveva essere versato ancora a queste società e infine che gli onorari per le prestazioni svolte, quantificati in fr. 12'800.-, erano pure di spettanza di queste ultime (doc. Q1), nonostante esse avessero momentaneamente soprasseduto alla relativa fatturazione a dipendenza delle tensioni nate con l'attrice ed i suoi legali (cfr. lettera 29 settembre 2000 di _____________, annessa la verbale 3 maggio 2000). Per il resto, l'attrice non ha assolutamente preteso, ancor prima che dimostrato, che il convenuto nell'occasione avesse agito in virtù di un mandato di consulenza diretto. Emblematico in quest'ottica è che le sue prestazioni siano state fatturate a _____________ AG (teste _____________, verbale 3 maggio 2000 p. 2).\n7.2 L'attrice ritiene comunque di poter chiamare direttamente in causa il convenuto attribuendogli la qualità di \"dominus\" delle società _____________ AG e _____________ SA. Pur non avendolo addotto esplicitamente, essa postula pertanto l'applicazione in concreto del cosiddetto principio della trasparenza (o \"Durchgriff\")."}