{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-5_2003-12-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59257&nX40_KEY=4926446&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b12a716eed9001fdc8f36c83f777748d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:11:10", "Checksum": "ba3a921fcb5d88d251b60cdb82d4bdba", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2003 10.1999.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 1° marzo 1999, da\n|\n|\n_____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n_____________,\n|\ncon cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 768'765.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1999, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 1'590'265.--, in via subordinata a fr. 1'179'515.-- e in via ancor più subordinata a fr. 1'109'025.-- più accessori;\ndomanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\ncitate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 24 ottobre 2002;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Agli inizi degli anni Novanta _____________, cittadino italiano residente in Italia, si è rivolto al suo fiduciario in Svizzera _____________ affinché gli indicasse il nominativo di una o più società svizzere a cui intestare fiduciariamente le partecipazioni azionarie da lui detenute nella società __________ S.p.A., con sede a Milano (in seguito _____________ S.p.A.). È così che si è giunti alla sottoscrizione dei contratti fiduciari con le società _____________ SA e _____________ AG, entrambe con sede a Zugo (doc. 9 e 11 rispettivamente doc. 13, 14 e 16).\nNel gennaio 1996 _____________ ha ceduto questi due contratti fiduciari alla moglie _____________ (doc. 26 e 27), cittadina italiana ora domiciliata in Svezia, che in seguito ha sottoscritto analoghi accordi con le due società (doc. 2 e 3).\n2. Con due separati contratti di compravendita (doc. D ed E), entrambi datati 18 novembre 1996, _____________ AG e _____________ SA hanno venduto alla società italiana _____________ S.p.A. le 619'147 rispettivamente 160'000 azioni _____________ S.p.A. da esse detenute fiduciariamente ad un prezzo di Lit. 2'558'761'000 e di Lit. 661'235'000, che è stato costituito in deposito presso un notaio e la cui effettiva liberazione ai venditori era subordinata a tutta una serie di condizioni (l'ottenimento di un benestare e di una liberatoria nella procedura fallimentare __________ S.r.l., pure azionista di _____________ S.p.A., l'esistenza e l'ammontare di sopravvenienze passive, l'incasso di alcuni crediti dubbi, il ritiro di due terreni, ecc.) e/o termini.\nIl 13 e 16 dicembre 1996 i contratti di compravendita sono stati parzialmente modificati (doc. D1-D2 e E1-E2), sicché l'importo che è effettivamente pervenuto ai venditori, stabilito in sede transattiva il 10 marzo 1997 (doc. 31), è stato in definitiva di Lit. 630'000'000.\n3. Con la petizione in rassegna _____________ ha convenuto in lite _____________ nella sua duplice veste di suo consulente e di \"dominus\" delle società _____________ AG e _____________ SA, rimproverandogli in sostanza di non aver gestito al meglio il mandato ad esigere conferitogli, volto alla realizzazione del prezzo di vendita spuntato nei contratti di cui ai doc. D ed E: in particolare egli avrebbe aggravato la posizione della mandante concordando, il 13 dicembre 1996, l'introduzione nei contratti di una clausola risolutoria (doc. D1 e E1), mentre in seguito si sarebbe accordato con l'acquirente per alcune diminuzioni del prezzo originario, di Lit. 1'154'189'000, il giorno dopo (doc. F) e di altre Lit. 500'000'000, il successivo 16 dicembre (doc. D2 e E2). L'importo di cui è chiesta la rifusione di Lit. 935'807'000 più interessi, pari a fr. 768'765.-, risulta dalla differenza tra il prezzo originario (di complessive Lit. 3'219'996'000) dopo le diminuzioni concesse dal convenuto (di Lit. 1'154'189'000 e Lit. 500'000'000) e quanto effettivamente realizzato in via transattiva (Lit. 630'000'000).\n4. Il convenuto, con la risposta di causa, si è opposto alla petizione. Egli ha preliminarmente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e quella di incompetenza per territorio dei giudici ticinesi, osservando che le pretese attoree andavano semmai rivolte a _____________ AG e _____________ SA rispettivamente che l'azione andava proposta al loro foro naturale, tanto più che nei contratti fiduciari (doc. 2 e 3) era stata pattuita una proroga di foro a favore dei tribunali di Zugo. Nel merito egli contesta che le revisioni dei contratti concordate nel dicembre 1996 avessero in qualche modo danneggiato l'attrice: le modifiche in questione si erano a suo dire rese necessarie a seguito delle mutate circostanze di fatto e soprattutto allo scopo di evitare danni incommensurabili alla mandante, confrontata con il possibile fallimento di _____________ S.p.A., nonché per evitarle coinvolgimenti in ulteriori procedimenti giudiziari, sia di natura civile che penale, prospettati nell'abito della procedura fallimentare __________ S.r.l.; in ogni caso il risultato che era stato ottenuto era stato soddisfacente, se solo si pensa che era stato possibile incassare un prezzo per azione 3 volte superiore a quello ottenuto il 4 novembre 1996 da _____________ per il pacchetto azionario di sua proprietà (doc. 62).\n5. Con la replica e la duplica e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle di controparte."}